GASIVORI: finalmente ci siamo!
È notizia di poche ore fa la firma e la conseguente pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’emanazione relativa al decreto gasivori, un decreto tanto atteso da oltre tre anni e di cui l’ultima firma fu dell’allora ministro Carlo Calenda.
Finalmente è arrivata la firma del ministro Cingolani che ha posto rimedio ad anni di silenzio su un misura che tutto il settore dell’energia e dell’industria ritengono indispensabile ai fini di garantire dei costi specifici di produzione più in linea con le altre economie europee.
Vediamo di cosa tratta il decreto appena approvato.
La misura è volta a ridurre in maniera più o meno consistente le aliquote RETIG e REIG che vengono pagate in bolletta sul consumo di gas naturale da parte delle aziende cosiddette gasivore, ossia quelle aziende che hanno un consumo annuo maggiore o uguale di 94.582 Smc al fine di permettere loro un miglioramento relativo ai costi specifici di produzione.
L’agevolazione viene calcolata sulla base di valori di consumi ed economici proprie di ciascuna realtà industriale, esattamente come avviene per il meccanismo degli energivori, considerando l’intensità energetica (relativa al consumo di gas naturale) sul fatturato, e il VAL ossia il Valore Aggiunto Lordo, proprio di ciascuna realtà industriale.
Se questo rapporto risulta maggiore o uguale del 20% o in alternativa maggiore del 2% del fatturato l’azienda può accedere alle agevolazione, rispettando comunque il vincolo che il consumo minimo medio nel periodo di riferimento sia almeno pari al valore citato in precedenza.
Il periodo di riferimento è pari al laso di tempo n-4 e n-2, dove n è l’annualità in cui viene riconosciuta l’agevolazione.
L’agevolazione è riconsociuta alle aziende che rientrano nei codici ATECO illustrati all’interno dell’allegato 1 al decreto.
La novità più importante rispetto al decreto energivori, è che il riconoscimento dell’agevolazione è legato al possesso o all’esecuzione della diagnosi energetica entro il primo anno di riconoscimento dell’agevolazione, oppure al possesso della certificazione ISO 50001 relativa ai sistemi di gestione dell’energia all’interno delle realtà industriali.
Se è già presente la diagnosi l’agevolazione è legata all’esecuzione di almeno un intervento di efficientamento energetico fra quelli indicati in diagnosi, da eseguirsi tra la prima diagnosi (esistente o da redigere) emessa e quella successiva.
Il mancato adempimento fa decadere il diritto all’agevolazione e comporta la restituzione dell’agevolazione stessa.
Rispetto al decreto Energivori in cui si dava tempo di eseguire la diagnosi entro il 5 dicembre dell’anno successivo, in questo caso la stessa diagnosi energetica o deve essere gi presente, oppure deve essere eseguita nel medesimo anno, comportando quindi un rapporto di diritto – dovere tra il riconoscimento della misura e il vantaggio che ciascuna azienda può ottenere.
Se si pensa al vantaggio che una diagnosi può fornire a ciascuna realtà produttiva, relativamente alla sua capacità di essere maggiormente cosciente dei consumi che realizza e delle inefficienze presenti, questo legame ha ragione di esistere anche in relazione agli obiettivi che l’Italia deve raggiungere in Europa in termini di riduzione delle emissioni di CO2 e obiettivi di efficienza energetica.
L’agevolazione partirebbe dall’1 aprile 2022, dovendo comunque attendere il pronunciamento dell’ARERA in merito alle modalità di presentazione che non tarderanno sicuramente ad arrivare, attraverso apposita delibera e conseguente ricezione da parte di CSEA.
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