Energivori: siamo quasi al termine!
Aprile rappresenta una time line per diversi adempimenti in campo energetico. Il legislatore quest’anno ha dato l’opportunità anche a chi ancora non avesse formalizzato la richiesta di accesso al meccanismo energivori, di poter presentare la richiesta tra il 18 marzo e il 16 aprile.
Il DM 21/12/2017 è stata una rivoluzione per molti nel settore industriale, in quanto ha consentito a moltissime aziende che prima non risultavano energivore, poiché non rispettavano il consumo per l’accesso al meccanismo, di poter accedere proprio grazie all’abbassamento della soglia fino ad 1 GWh medio annuo.
La differenza oltre che nel livello di consumo e nella nuova classificazione delle categorie VAL, sta proprio nel calcolo della soglia di accesso che si deve basare su una media annuale, calcolata sui 3 anni del periodo di riferimento.
Tutto ciò risulta differente rispetto alla precedente disciplina, la quale prevedeva una rendicontazione a consuntivo che consentiva, sulla base di consumi reali, di poter accedere o meno al meccanismo.
La nuova disciplina, sebbene si basi su un periodo di riferimento di 3 anni, e quindi possa apparentemente sembrare più affidabile, in realtà non fa altro che stringere il cerchio rispetto ai papabili energivori in quanto se accade che durante il periodo di riferimento l’azienda subisca un fermo produttivo o abbia dei consumi troppo bassi, la media annua può portare a non rispettare il requisito della soglia di accesso.
Si potrebbe affermare anche che ciò risulta corretto, ma non si tiene conto che un anno del periodo di riferimento, soprattutto quello centrale dei tre ricade per ben due volte nel calcolo della soglia di accesso, ossia all’anno n e all’anno n+1, di fatto escludendo l’azienda per ben due rendicontazioni dalla possibilità di poter accedere alla richiesta di agevolazioni.
In un Paese come l’Italia, dove l’energia assume una voce di costo importante per aziende di medio – piccole dimensioni che arrivano a consumare 1 GWh annuo effettivo, e con valori di intensità energetica considerevoli, può un simile meccanismo compromettere la possibilità per tali imprese di avere un’opportunità di poter essere più competitive?
Accade che andando a fare una valutazione ex post circa i consumi risultanti dalla dichiarazione e calcolati come media, e quelli effettivi vi sia una difformità; sebbene si possa sorvolare su tale difformità per la natura del calcolo (uno rappresenta la media e l’altro il consumo effettivo), lo stesso non si può fare quando le aziende, soprattutto le medio – piccole, stanno al limite con i consumi, di fatto escludendole da un’opportunità che potrebbe dare loro maggiore respiro.
L’auspicio è che si possa rivedere in parte il meccanismo di accesso e sistemare le incongruenze che portano potenzialmente tante aziende ad accedervi, ma di fatto non a beneficiarne.
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