ENERGY PERFORMANCE CONTRACT: I CONTRATTI DI RISPARMIO CONDIVISO, RISPARMIO GARANTITO E BOOT

Come abbiamo scritto in un articolo di qualche mese fa, dove fornivamo un’indicazione circa i meccanismi di funzionamento dei contratti a garanzia di risultato, in questo articolo si vuole entrare più nello specifico in merito a tre tipologie contrattuali che si annoverano all’interno della disciplina degli EPC.

In particolare si analizzeranno le caratteristiche delle tre forme contrattuali, fatti salvi i principi di base che costituiscono qualsiasi natura di contratto a cui essi possono comunque fare riferimento con un occhio di riguardo all’efficientamento energetico.

Premettendo comunque che il contratto di rendimento energetico è stato introdotto nelle sue linee guida dal D.Lgs. 115/08, tra le forme che esso può assumere vi sono le tre analizzate in questo articolo, ma non rappresentano le uniche.

Il contratto di risparmio condiviso rappresenta una forma di accordo, tale per cui si ha una condivisione del guadagno economico derivante dal risparmio energetico sul sistema su cui si è intervenuti; questo guadagno è ripartito tra la ESCO e il cliente in percentuali concordate.

Nella stesura di tale contratto (lato ESCO) e nell’accettazione (lato cliente) vi è da porre particolare attenzione al metodo di calcolo dei risparmi, alle premialità e agli indici impiegati per la definizione dei parametri che forniranno il risultato finale (energetico ed economico): nella fattispecie fattori di aggiustamento, indicatori di prestazione specifica, ecc.

La durata del contratto è legata al rientro economico da parte di chi sostiene l’investimento, generalmente la ESCO.

La forma del risparmio condiviso trova la sua applicazione in interventi di efficientamento energetico quali l’installazione di sistemi di cogenerazione, l’adozione di soluzioni energeticamente efficienti sui sistemi di consumo di energia termica, ecc.

La forma di contratto a risparmio garantito differisce dalla prima per via del fatto che la ESCO si fa garante di un certo livello di risparmio per il cliente, al di sopra della cui soglia (overperformance) la ESCO può prevedere una premialità per il cliente stesso, e al di sotto della quale sarà la ESCO a pagare la differenza.

Tale meccanismo risulta essere più conveniente per il cliente finale in quanto fornisce maggiori garanzie, relativamente alle responsabilità della ESCO, soprattutto in merito ai risultati di risparmio da raggiungere.

La differenza rispetto alla precedente forma contrattuale risiede soprattutto nel fatto che la ESCO, detiene un maggiore rischio tecnico e quindi l’investimento economico viene sostenuto dal cliente finale.

Anche per questa forma contrattuale la tipologia di interventi più consoni è simile a quelli indicati per il contratto a risparmio condiviso.

Il contratto BOOT si distingue dai precedenti due per la particolarità di essere un contratto che vincola la ESCO e il cliente al possesso dell’impianto, da parte della ESCO, per un certo numero di anni.

L’acronimo sta a significare BUILD – OWN -OPERATE & TRANSFER, e consiste nell’istituire un meccanismo che consente alla ESCO di poter costruire, possedere e gestire l’impianto, e solamente alla fine dei vincoli contrattuali trasferire la proprietà dell’impianto al cliente finale.

Un classico esempio può essere il caso della costruzione di un impianto fotovoltaico con la richiesta del diritto di superficie e la gestione in toto dell’impianto. Un ulteriore passo potrebbe essere l’istituzione di un Sistema Semplice di Produzione e Consumo, attraverso il quale creare delle forme di produzione, vendita e gestione dell’energia che vadano nella direzione delle smart city.

La disciplina in materia di contrattualistica per quel che concerne la fornitura di servizi energetici risulta particolarmente vasta, sia in termini giuridici e di forma, sia in termini di applicazioni pratiche data la vastità del settore energetico.